Art. 33
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Autorizzazione di spesa
È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.
La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell' della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell', ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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