Art. 29
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 23 lug 1964
Modifiche all' del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale.
Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell', n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonchè quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti
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