Art. 24

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Nuove agevolazioni Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato la intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica. La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà, applicato l'interesse del 2 per cento; lo ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.
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