Art. 23
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Opere pubbliche di bonifica montana
È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-06-02;454#art-23