Art. 23

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Opere pubbliche di bonifica montana È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli della legge 25 luglio 1952, n. 991.
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