Art. 22
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Irrigazione e bonifica
È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.
Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dai presente articolo.
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