Art. 1

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Finalità della legge È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni culturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli. Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo