Art. 7

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Attività dimostrativa ed assistenza tecnica È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attività svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.
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