Art. 4
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Autorizzazione di spesa
Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.
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