Art. 6
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Ricerca applicata e sperimentazione pratica
È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi, anche agevolando la costituzione di aziende agricole dimostrative, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonchè per diffondere i risultati della sperimentazione.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti di sperimentazione, anche a carattere nazionale, per grandi settori di attività agricola, zootecnica e forestale, nonchè per la trasformazione, anche mediante assorbimento, delle attuali stazioni sperimentali agrarie in Istituti specializzati o nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate, di cui potranno modificarsi, all'occorrenza, le denominazioni. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Storico versioni
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