Art. 9
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Concorsi sui mutui
Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente , nella misura del 3 per cento.
Tali misure - che si applicano anche per il il periodo di preammortamento - sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo .
È autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli, esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94: 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.
Storico versioni
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