Art. 13

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 11 mag 1965
Contributi per opere di miglioramento in montagna È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge.
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