Art. 16

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 17 mar 1963
Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine; b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968/69; per il limite d'impegno di cui alla, lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-1965, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento. Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall', sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'. Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni. Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge. La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza, tecnico-economica degli acquisti e dei lavori allo ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, dai rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo , il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi. Per importi di spesa preventivata, superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato compartimentale della agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli e seguenti della legge 5 luglio 1928; n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo