Art. 17

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, sia per la concessione di contributi, con priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative ed ai consorzi, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile - salva, la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 - per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento, sia per tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli. Il concorso sui prestiti e sui mutui, e la concessione dei contributi da parte dello Stato di cui al presente articolo ed al precedente possono essere richiesti anche dai mezzadri e coloni per le iniziative di loro competenza, nei limiti delle aliquote ad essi spettanti. L'importo dei contributi per l'acquisto di bestiame di cui ai primo comma, concessi ad imprese a conduzione associata, dovrà essere detratto, ai fini della iscrizione sul conto stalla, dalla spesa sostenuta.
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