Art. 44

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Norme finanziarie Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
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