Art. 43

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Norme finanziarie Alla spesa derivante dall'applicazione degli , secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
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