Art. 47
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Norme finanziarie
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
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