Art. 50
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Disposizioni transitorie per i mutui
Per i mutui di cui agli , quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potrà ragguagliarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.
Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente , stipulati dal 1 luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potrà essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 giugno 1961
GRONCHI
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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