Art. 41

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Spese generali È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454#art-41

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo