Art. 41
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Spese generali
È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.
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