Art. 25

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

In vigore dal 25 giu 1961
Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima della approvazione del piano di trasformazione, purchè le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende. Le opere suddette nonchè le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende. La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.
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