Art. 22

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere: a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni; b) entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione dello pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza, e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.
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