Art. 21

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 4 set 1966
Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato; b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo