Art. 24

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi. I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.
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