Art. 29
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in Singole della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.
Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilità.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.
Nei centottanta giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni.
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