Art. 31

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita, dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio lino ad un massimo di dodici anni. La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine. Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso.
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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600#art-31

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