Art. 36
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1960
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Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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