Art. 36

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - SULLO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600#art-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo