Art. 34

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell' della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'.
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