Art. 34 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 34

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell' della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'.
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