Art. 14
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del ruolo stesso.
Nel ruolo della carriera di concetto può essere inquadrato il personale di cui al precedente comma che non ottenga l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva, nonchè quello provvisto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni di concetto.
Nei ruoli delle carriere esecutive del personale ausiliario possono essere inquadrati, rispettivamente, coloro i quali siano provvisti del diploma di Scuola di istruzione secondaria di primo grado ed abbiano svolto mansioni esecutive e coloro i quali abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.
Per il collocamento nelle singole qualifiche superiori alle iniziali, è richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità nelle qualifiche parificabili, attribuite dal Governo militare alleato con l'esercizio di funzioni non inferiori a quelle connesse alle qualifiche medesime e con il contemporaneo possesso del titolo di studio prescritto corrispondente:
ai periodi stabiliti dall'articolo 39, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per le qualifiche della carriera direttiva;
ad un quadriennio, per ciascuna delle qualifiche superiori alle iniziali della carriera di concetto, esecutiva, e del personale ausiliario.
Ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione alle qualifiche di "direttore principale" della carriera direttiva, e "primo segretario" della carriera di concetto, è dell'ammissione all'esame di concorso ed allo scrutinio di merito comparativo per la promozione alla qualifica di "primo archivista" della carriera esecutiva il servizio richiesto dal precedente comma per il collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale è computato per il periodo Successivo al 26 ottobre 1954 in aggiunta a quello di ruolo.
Il collocamento nella qualifica di "agente tecnico", nel limite di due posti può essere effettuato per coloro i quali svolgono le mansioni di autista da data anteriore al 26 ottobre 1954, con il contemporaneo possesso della patente di guida richiesta dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-12-22;1600#art-14