Art. 9

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Il personale investito di funzioni giudiziarie dalla Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni. Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo. Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale è equiparato al personale civile appartenente alla "super-categoria".
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