Art. 12

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 delle carriere direttive, n. 35 delle carriere di concetto, n. 55 delle carriere esecutive e n. 75 delle carriere del personale ausiliario, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli stabiliti dalle tabelle D, E, F, G, allegate alla presente legge.
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