Art. 15

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, già assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età. L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è effettuata in base, ai medesimi criteri stabiliti dal precedente per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario. In corrispondenza delle unità, trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nelle qualifiche inizali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle D, E, F e G, allegate alla presente legge.
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