Art. 18

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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