Art. 13

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, già assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istituzionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissariato generale del Governo entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente nei limiti dell'aumento derivanti dall'attuazione dello stesso e con i criteri fissati dagli . In quanto applicabile, si osserva il disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 19 marzo 1955, n. 520.
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