Art. 20

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'.
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