Art. 26
LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600
In vigore dal 19 gen 1961
Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalità indicate nel precedente .
Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneità. A tale personale è corrisposta una indennità pari a tante mensilità dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi.
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