Art. 27

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 4 set 1966
L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera b) del precedente si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione C.
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