Art. 22 · LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

Art. 22

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600

In vigore dal 19 gen 1961
Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere: a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni; b) entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione dello pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza, e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.
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