Art. 13
LEGGE 25 marzo 1959, n. 125
In vigore dal 26 apr 1959
Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del prefetto, sentita la Commissione di cui all', nomina un Commissario governativo, perchè rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato:
Quando risulti che il servizio non risponde alle esigenze del mercato il commissario propone i provvedimenti opportuni con apposita relazione che viene comunicata per le deduzioni agli enti interessati.
La relazione è trasmessa al Ministero con le osservazioni degli enti e della Commissione di cui all'.
Il Ministro per l'industria, e per il commercio, sentita la Commissione di cui all', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del medesimo.
Se al termine stabilito dal Ministro non siano adottati i provvedimenti prescritti, il Ministro può pronunciare la revoca della gestione.
Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.
Rimane salvo il potere del Comune o della Camera di commercio di pronunciare la revoca o la decadenza della concessione in base alla legge o all'atto di concessione.
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