Art. 14

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 10 ott 1995
È istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Ogni sezione è composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanità; da un rappresentante dei Comuni designati dall'Associazione nazionale Comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Della prima sezione fanno inoltre parte: 1) due rappresentanti dei produttori agricoli; 2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli; 3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Della seconda sezione fanno inoltre parte: 1) tre rappresentanti degli allevatori; 2) due rappresentanti dei commercianti di carni; 3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni. Della terza sezione fanno inoltre parte: 1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 2) tre rappresentanti dei produttori ittici; 3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici; 4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici. I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni nazionali di categoria. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanità. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio. La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato. La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici che l'Amministrazione statale o gli Enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame. A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto. (3)
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