Art. 10

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano: a) per le vendite: 1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3; 2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti; 3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei prodotti; 4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni; b) per gli acquisti: 1) i commercianti al minuto; 2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti; 3) le comunità, le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo. Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.
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