Art. 8

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all', un regolamento tipo, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato. Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative: a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonchè di conservazione delle merci; b) alle modalità per la concessione dei magazzini e dei posteggi; c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari; d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui; e) all'orario di funzionamento del mercato; f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione; g) alla misura della, cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari; h) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato; i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato. Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonchè quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'.
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