Art. 4

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 18 mar 1967
La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonchè sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso. Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina tale attività commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.
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