Art. 12

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Presso ogni mercato è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della Cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto. Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni. Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell' della legge 12 luglio 1938, n. 1487.
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