Art. 17
LEGGE 25 marzo 1959, n. 125
In vigore dal 26 apr 1959
Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all' della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.
All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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