Art. 17

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all' della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio. All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo