Art. 17 · LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

Art. 17

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Per il funzionamento della Commissione centrale dei mercati di cui all' della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 milioni annui, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio. All'onere di lire 8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo per l'esercizio 1958-59 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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