Art. 15

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

In vigore dal 26 apr 1959
Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo. Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni. Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni. In caso di inosservanza delle norme previste dall' da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo, può disporre nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Gli operatori sospesi che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'art. 3, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.
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