Art. 11

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età. Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28-ter, sub. della legge 24 giugno 1950, n. 465.
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