Art. 1
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:
a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;
d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.
Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.
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