Art. 1

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in: a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami; b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari; c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto; d) assistenti volontari, nominati dal Rettore; e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.
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