Art. 5
LEGGE 18 marzo 1958, n. 349
In vigore dal 20 apr 1958
La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le finzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.
La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra, siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.
La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.
Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano ad personam la qualifica di aiuto.
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