Art. 6

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

In vigore dal 20 apr 1958
Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti. Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalità diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Università italiana. Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonchè di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.
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